16 novembre 2010
Vendita a distanza e spese di consegna: la Corte di Giustizia UE interviene per fare un po’ di chiarezza
L’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell’ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso. E’ questo l’importante principio affermato dalla Corte di Giustizia UE, Sezione IV, il 15 aprile 2010 nella causa C-511/08, sorta in seguito al ricorso di un’associazione di consumatori tedesca contro una società specializzata nella vendita per corrispondenza la quale, nelle proprie condizioni generali di vendita, imponeva al consumatore di pagare, a titolo di spese di consegna, una somma forfettaria che si intendeva acquisita al fornitore in caso di recesso dell’acquirente.
L’art. 6, n. 1, primo comma, prima frase, della citata direttiva riconosce al consumatore un diritto di recesso che egli può esercitare, entro un termine preciso, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.
Relativamente alle conseguenze giuridiche del recesso, invece, l’art. 6, n. 2, prima e seconda frase, della direttiva 97/7 prevede che «il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente».
Allo stesso modo, nel Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), all’art. 64 si prevede che per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.
L’art. 67 Cod. Cons., invece, prevede, che le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto, mentre il professionista sarà tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Chiarito il quadro normativo di riferimento, possiamo passare all’interpretazione che la sentenza in esame fornisce relativamente all’espressione “somme versate dal consumatore“.
Al riguardo, la Corte di giustizia UE rileva, innanzitutto, come la lettera dell’art. 6, n. 2, prima frase, della direttiva 97/7 imponga al fornitore, in caso di recesso del consumatore, un obbligo generale di rimborso riguardante tutte le somme versate da quest’ultimo risultanti dal contratto, qualunque ne sia la causa del pagamento.
A ciò si aggiunga che non emerge né dalla lettera delle disposizioni dell’art. 6 della direttiva 97/7 né dalla loro economia generale che i termini «somme versate» debbano essere interpretati nel senso che essi fanno unicamente riferimento al prezzo pagato dal consumatore, escluse le spese sopportate da quest’ultimo.
Anzi, a ben vedere, il legislatore europeo opera una distinzione tra prezzo del bene e spese di consegna unicamente per quanto riguarda le informazioni messe a disposizione del consumatore dal fornitore prima della conclusione del contratto. Per contro, in merito alle conseguenze giuridiche del recesso, tale direttiva non opera una siffatta distinzione e si riferisce dunque a tutte le somme versate dal consumatore al fornitore.
Di conseguenza, emerge da quanto suesposto che i termini «somme versate», di cui all’art. 6, n. 2, prima frase, della direttiva 97/7 si estendono a tutte le somme versate dal consumatore per pagare le spese causate dal contratto.
Tale interpretazione è, tra l’altro, anche confermata dalla formulazione stessa dell’espressione «[l]e uniche spese eventualmente a carico del consumatore», utilizzata dall’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, seconda frase, della direttiva 97/7, per indicare le «spese dirette di spedizione dei beni al mittente». Come rilevato pure dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, l’espressione «uniche spese» rende necessaria un’interpretazione restrittiva e conferisce pertanto un carattere esaustivo a tale eccezione.
In altri termini, in linea con il sistema e la finalità di tale direttiva 97/7, tra tutte le spese risultanti dalla conclusione, dall’esecuzione nonché dalla cessazione del contratto, solo quelle dirette di spedizione dei beni al mittente possono essere addebitate al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.
Diversamente opinando, si finirebbe per andare contro lo scopo dell’art. 6 della citata direttiva, la quale, nel quattordicesimo ‘considerando’, enuncia appunto che il divieto di addebitare al consumatore, in caso di suo recesso, spese risultanti dal contratto è finalizzato ad assicurare che il diritto di recesso garantito da tale direttiva «[non] rest[i] formale» (v., a tale proposito, sentenza 3 settembre 2009, causa C-489/07, Messner, punto 19). Dal momento che il citato art. 6 persegue quindi chiaramente lo scopo di evitare che il consumatore possa essere scoraggiato dall’esercitare il suo diritto di recesso, sarebbe contrario a detto scopo interpretare tale articolo nel senso che esso autorizzerebbe gli Stati membri a consentire che le spese di consegna siano addebitate al consumatore nel caso di un siffatto recesso.
Si deve dunque concludere che l’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, seconda frase, della citata direttiva autorizza il fornitore ad addebitare al consumatore, in caso di recesso di quest’ultimo, unicamente le spese dirette di spedizione dei beni al mittente.
L’eventuale addebito, non solo delle spese di restituzione, anche di quelle di consegna finirebbe, infatti, per rimettere in discussione l’equilibrata ripartizione dei rischi tra le parti nei contratti conclusi a distanza, accollando al consumatore tutte le spese connesse al trasporto dei beni. Peraltro, il fatto che il consumatore sia stato informato dell’importo delle spese di consegna prima della conclusione del contratto non può ridurre il carattere dissuasivo che avrebbe l’addebito di tali spese al consumatore sull’esercizio da parte di quest’ultimo del suo diritto di recesso.
Il testo integrale della sentenza può essere letto al seguente link.


Scritto il 16-11-2010 alle ore 19:02
Grazie collega per la segnalazione ed il commento, molto utile.
Peccato che in italia non ci sia l’attenzione dovuta alle pronunce della Corte di Giustizia, fondamentali per chi si occupa del diritto dei consumatori…
Scritto il 17-11-2010 alle ore 08:35
Caro collega, concordo appieno con la tua osservazione.
Scritto il 4-3-2011 alle ore 11:04
Il presente commento per avvisare che il nuovo link al testo integrale della sentenza è http://www.dirittoeconsumo.it/2010/10/contratti-conclusi-a-distanza-diritto-di-recesso-ed-illegittimo-addebito-al-consumatore-delle-spese-di-consegna-dei-beni/